L’autocertificazione è sempre più di frequente utilizzata per il rilascio di dichiarazioni di natura anagrafica, lavorativa e professionale. L’autocertificazione sostituisce ed ha lo stesso valore dei certificati e gli atti di notorietà rilasciati da organi della Pubblica Amministrazione e può essere utilizzata da cittadini italiani, dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.
SI AVVISA CHE, CON D.L. N.76/2020 CONVERITO IN L. N.120 DEL 11/09/2020 SI E’ INTRODOTTO L’ART 30 BIS AL DPR N.445/2000, PREVEDENDO CHE TALE STRUMENTO DI AUTOCERTIFCAZIONE PUO’ ESSERE UTILIZZATO NON SOLO VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MA ANCHE VERSO I PRIVATI.
SARANNO I SOGGETTI PRIVATI A DOVER VERIFICARE E QUINDI RICHIEDERE PRESSO GLI UFFICI COMPENTENTI LA CONFERMA SCRITTA DI QUANTO AUTODICHIARATO E SEMPRE SU AUTORIZZAZIONE DELL’UTENTE DICHIARANTE.
Gli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 circoscrivono i casi in cui si può utilizzare l’autocertificazione.
Ai sensi dell’articolo 46, ci si può avvalere della dichiarazione sostitutiva per accertare le seguenti informazioni:
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
L’articolo 47 disciplina invece la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che consente di comprovare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nell’elenco di cui sopra possono.
IN ALLEGATO L’AVVISO DEL RESPONSABILE DELL’AREA, L’INFORMATIVA SUI CASI DI ESENZIONE E IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
AVVISO MODIFICA AUTOCERTIFICAZIONE Imposta_Bollo_Scheda5 autocertificazione modello