La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) articolata in tre distinti tributi:
IUC (Imposta municipale unica)
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
TARI (Tassa Rifiuti)
PREMESSA
La IUC (Imposta Unica Comunale) è stata istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014). Secondo l’art. 1 comma 639, “Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.“
NOVITÀ IMU-TASI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2018
Con la legge di Bilancio 2018, non sono state introdotte novità in materia IMU-TASI. L’art. 1, c. 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha infatti solamente confermato la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l’anno d’imposta in corso e la maggiorazione della TASI prevista dai Comuni nel 2016, previa deliberazione del consiglio comunale. Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
NOVITÀ IMU-TASI DALL’ANNO D’IMPOSTA 2016
Abitazioni Principali:
Dall’anno d’imposta 2016, sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In caso di immobile in locazione, non è più dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini se l’unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale. Relativamente all’IMU, nulla è cambiato, dunque per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), continua ad applicarsi la TASI con la detrazione di 200 euro.
Comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado:
Dal 2016, gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, o ad aliquota agevolata deliberata dall’ente per tale casistica, salvo che non vengano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, che però non prevede più l’assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile.
Immobili locati a canone concordato:
Le aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune sono ridotte al 75% per gli immobili locati a canone concordato. Il testo della Legge di Stabilità 2016 permette di considerare interessate tre tipologie di contratti di locazione a questo sgravio:
- I contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
- I contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
- I contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).
Terreni agricoli:
Dal 2016, per determinare l’esenzione dall’ IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applicano i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.93. Sono, inoltre, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
- Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Ubicati nei comuni delle isole minori;
- Immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Cooperative edilizie:
Sono escluse dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Immobili Merce:
Con il comma 14 lettera c della Legge di Stabilità 2016, viene imposta per legge la TASI con aliquota all’1 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il Comune ha però la facoltà di portarla al 2,5 permille o di diminuirla fino all’azzeramento.
Aliquote IMU 2018
- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 3,50%
- Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti: 10,60%
- Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale: 10,60%
- Terreni agricoli: esenti
- Aree fabbricabili: 10,60%
- Abitazioni tenute a disposizione: 10,60%
- Altri immobili: 10,60%
- Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 200,00
Aliquote TASI 2018
- Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9): 0,00
- Abitazione principale e relative pertinenze accatastate A/1, A/8 e A/9: 2,50%
- Ogni altro immobile: 0,00
APPROFONDIMENTI:
- Riscotel.it
- Speciale IMU del Ministero delle Finanze
- CalcoloIUC (calcolo IMU e TASI) sul portale Riscotel
Si invitano i contribuenti a verificare sempre il regolamento approvato dal Comune di ubicazione dell’immobile.
Per questo Comune risultano presenti sul sito del MEF i seguenti documenti:
Delibere di approvazione delle aliquote:
Area di riferimento:
Ufficio di riferimento: