Comune di Castelnuovo di Porto – Piazza Vittorio Veneto,16

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Tosap

La “tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (in acronimo tosap) in Italia, è un tributo che viene applicato per le occupazioni di qualsivoglia tipologia dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi.

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  (TOSAP)  2018

Classificazione per categorie delle strade, degli spazi e delle are pubbliche indicate nell’art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione alla loro importanza

CATEGORIA  I             Centro Urbano

CATEGORIA  II            Extraurbano

a. TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
(art. 44 D.Lgs. n. 507 del 1993 – art. 23 Regolamento Comunale)

OCCUPAZIONE DEL SUOLO

CATEGORIA:
1) urbano > 20,66€ (TASSA ANNUA A MQ)
2) extraurbano > 17,56€ (TASSA ANNUA A MQ)

OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE ADIBITE AI TRASPORTI PUBBLICI (art. 44, comma 12, D.Lgs. n. 507 del 1993)

CATEGORIA:
1) urbano > 20,66€ (TASSA ANNUA A MQ)
2) extraurbano > 17,56€ (TASSA ANNUA A MQ)

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO(art. 44, comma 1, lett. C, D.Lgs. n. 507 del 1993)

CATEGORIA: (riduzione 50%)
1) urbano > 10,33€ (TASSA ANNUA A MQ)
2) extraurbano > 8,78€ (TASSA ANNUA A MQ)

TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO (art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993)

CATEGORIA: (riduzione 50%)
1) urbano > 6,20€ (TASSA ANNUA A MQ)
2) extraurbano > 5,27€ (TASSA ANNUA A MQ)

PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE(art. 44, comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993 – art. 26 e segg. Regolamento Comunale)

CATEGORIA: (riduzione 50%)
1) urbano > 10,33€ (TASSA ANNUA A MQ)
2) extraurbano > 8,78€ (TASSA ANNUA A MQ)

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9; l’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Per i semplici accessi, con divieto collettivo di utilizzazione, si applica la riduzione del 10%.

Per i passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzabili o non utilizzati, si applica la riduzione del 20%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, si applica la riduzione del 20%. I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell’onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili mediante il versamento di una somma uguale a 20 annualità del tributo.

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili e qualsiasi altra erogazione di pubblici servizi
(art. 63, comma 2 lett. f), D.Lgs. n. 446/97 modificato dall’art. 18 legge 488/99)

La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31/12 dell’anno precedente moltiplicato per la tariffa unitaria riferita alla I casse di Comuni (fino a 20.000 abitanti) che prevede un importo di Euro 0,77.

Occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi
(art. 48 D.Lgs. n. 507 del 1993 – art. 25 Regolamento Comunale)

1) Centro abitato > 30,99€
2) Zona Limitrofa > 25,82€
3) Sobborghi e zone periferiche > 15,49€
4) Frazioni > 5,16€

La tassa è applicabile ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

È’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la suindicata misura della tassa viene applicata con riferimento alla capacità di quello minore, aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri dell’altro o degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa base si applica automaticamente per ciascuno di essi.

La tassa unica annuale è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa e con i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo per l’eventuale chiosco che insista su una superficie non superiore a mq. 4.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o con apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla suindicata tassa, ove per convenzione siano dovuti diritti maggiori.

Occupazioni del suolo e del soprassuolo comunale per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi
(art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 507 del 1993 – art. 25, comma 2, Regolamento Comunale)

1) Centro abitato > 10,33€
2) Zona Limitrofa > 7,75€
3) Frazioni, Sobborghi e zone periferiche > 5,16€

b. TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(art. 45 D.Lgs. n. 507 del 1993 – art. 23 Regolamento Comunale)

OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

CATEGORIA:
1) urbano > 1,55€ (TASSA GIORNALIERA PER MQ)
2) extraurbano > 1,03€ (TASSA GIORNALIERA PER MQ)

Per occupazioni di durata non inferiore a 15 gg la tariffa è ridotta del 30%

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO(art. 45, comma 2, lett. C, D.Lgs. n. 507 del 1993 – art. 23 Regolamento Comunale)

CATEGORIA: (riduzione 50%)
1) urbano > 0,77€ (TASSA GIORNALIERA PER MQ)
2) extraurbano > 0,52€ (TASSA GIORNALIERA PER MQ)

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 50%.
Per le tende poste a copertura di aree già occupate va assegnata a tassa la sola parte eventualmente sporgente dalle aree medesime.

OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DI PUBBLICI ESERCENTI E DI PRODUTTORI AGRICOLI PER VENDITE DIRETTE DEI LORO RACCOLTI (art. 45, comma 5, D.Lgs. n. 507 del 1993)

CATEGORIA: (riduzione 50%)
1) urbano > 0,77€ (TASSA GIORNALIERA PER MQ)
2) extraurbano > 0,52€ (TASSA GIORNALIERA PER MQ)

OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 45, comma 4, D.Lgs. n. 507 del 1993)

La tariffa base è quella di cui al n. 1, con l’aumento del 50%.

OCCUPAZIONE DI AREE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (art. 45, comma 6, D.Lgs. n. 507 del 1993)

La tariffa base è aumentata del 30%.

OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA E PER L’APERTURA DI CAVI STRADALI (art. 45, comma 6- bis, D.Lgs. n. 507 del 1993)

La tariffa base è ridotta del 50%.

OCCUPAZIONI EFFETTUATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A COMPLESSIVI GIORNI 15 CONSECUTIVI NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO SOLARE, REALIZZATE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIONIO EDILIZIO IVI COMPRESI GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL’AMIANTO (art. 2 comma 15, Legge 24.12.2003 n. 350)

Viene applicata l’ESENZIONE totale dal pagamento.

OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (art. 45, comma 7, D.Lgs. n. 507 del 1993)

La tariffa base è ridotta dell’80%.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE (art. 45, comma 8, D.Lgs. n. 507 del 1993)

La tariffa base è ridotta del 50% da pagarsi mediante convenzione sulla base di apposita delibera Consiglio Comunale e previa presentazione di domanda da parte dell’interessato.

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere
(art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 507 del 1993)

Fino ad 1 km lineare e per periodo non superiore a 30 giorni > 5,17€
Aumento del 50% della tariffa base per le occupazioni superiori ad 1 km lineare > 7,75€
Aumento del 30% della tariffa base per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni > 7,75€
Aumento del 100% della tariffa base per le occupazioni di durata maggiore > 10,33€

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